Il privilegio fondiario si applica anche alla liquidazione controllata del patrimonio. Ordinanza Tribunale di ROMA, 11 febbraio 2025

Il creditore può avvalersi del privilegio processuale fondiario di cui all’art. 41, comma 2, TUB sia nella liquidazione giudiziale che nella liquidazione controllata, e ciò in considerazione del richiamo operato dall’art. 270 all’intera norma di cui all’art. 150 Cod. della crisi, il cui inciso iniziale recita “salvo diversa disposizione di legge” riferendosi, appunto, all’art. 41 co. II T.U.B.

Con provvedimento del 11 febbraio 2025 in commento, il Tribunale di Roma ha disposto la prosecuzione di una procedura esecutiva immobiliare instaurata azionando un mutuo fondiario e nel corso della quale i debitori – esecutati hanno ottenuto l’ammissione alla procedura di liquidazione controllata del patrimonio ex artt. 200 e 270, comma 2, lett. d), CCII. Alla prima udienza successiva alla comunicazione del provvedimento, i debitori hanno chiesto che venisse dichiarata l’estinzione della procedura esecutiva, mentre il creditore procedente ha eccepito l’opponibilità del privilegio fondiario anche alla liquidazione controllata del patrimonio, invocando la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione resa in data 19 agosto 2024, n. 22914.

Il Giudice dell’Esecuzione, a scioglimento della riserva assunta in udienza, ha statuito quanto segue:

rilevato che con sentenza n. 751/24 del Tribunale di Roma è stata aperta la liquidazione controllata a carico degli odierni esecutati ai sensi degli artt. 270, 150 Cod. della crisi;

rilevato che il creditore procedente ha eccepito la natura fondiaria del proprio credito, e, quindi, la proseguibilità dell’azione esecutiva individuale;

ritenuto condivisibile l’orientamento espresso da Cassazione civile sez. I con sentenza del 19/08/2024, n. 22914 secondo cui “ il privilegio fondiario di cui all’art. 41, comma 2, TUB trova applicazione anche nella liquidazione controllata; creditore fondiario può avvalersi del “privilegio processuale” di cui all’art. 41, comma 2 D.Lgs. n. 385 del 1993 sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale di liquidazione giudiziale di cui agli artt. 121 e segg. del D.Lgs. n. 14 del 2019, sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale della liquidazione controllata di cui agli artt. 268 e segg. del medesimo D.Lgs.” e tanto in considerazione del richiamo all’intera norma di cui all’art. 150 Cod. della crisi il cui inciso iniziale recita “ salvo diversa disposizione di legge”, costituita, appunto, dall’art. 41 co. II T.U.B.;

Il Giudice ha quindi disposto la prosecuzione della procedura e fissato l’udienza ex art. 569 c.p.c.

Orbene, tale provvedimento appare assai rilevante in quanto conferma il recepimento favorevole, da parte dei giudici di merito, del dictum della Suprema Corte espresso nella sentenza di agosto sopra citata. La Suprema Corte, in particolare, ha colto e riconosciuto che il Codice della Crisi abbia avuto un impatto prevalente e nuovo rispetto alla L. n. 3/2012.  

La requisitoria del Sostituto Procuratore Generale aveva per vero ritenuto non opponibile il privilegio fondiario alla liquidazione controllata, in quanto il richiamo dell’art 270 comma 5 CCII all’art 150 CCII, non era stato giudicato sufficientemente incisivo, non riportando la clausola di salvaguardia precisata invece nell’art 150 e quindi ritenuta applicabile alla sola liquidazione giudiziale (per altro, non unanimemente), quale norma eccezionale al pari dell’art 41 comma 2 TUB.

Gli Ermellini hanno disatteso tale impostazione, evidenziando come il rinvio contenuto dall’art 270 comma 5 sia privo di elementi di specificazione, dovendosi quindi ritenere esteso al regime derogatorio contenuto nella norma richiamata. Inoltre, prosegue la Corte, l’art 14 quinquies comma 2 lett. B) L. 3/12, non conteneva alcun regime derogatorio al divieto di azioni esecutive, e dunque il nuovo assetto introdotto dal CCII deve ritenersi espressione di una precisa volontà riformatrice del legislatore.

La pronuncia della Corte e quella della IV sezione del Tribunale di Roma in commento, assumo quindi un rilevo pratico assai rilevante, attesa la possibilità per il creditore fondiario di scegliere se consentire al liquidatore di procedere alla dismissione del bene immobile, o proseguire / iniziare la procedura esecutiva seguendo l’ordinario percorso giudiziale, avvantaggiandosi, peraltro, in questo ultimo caso, dell’anticipazione delle tempistiche di versamento previste dall’art 41 TUB. Si ritiene rimanga comunque necessaria l’ammissione al passivo nella procedura di liquidazione.

Un’ultima annotazione di ordine pratico s’impone. Alla liquidazione controllata del patrimonio accedono per lo più soggetti privati che spesso hanno come unico cespite liquidabile che coincide con il bene immobile oggetto di esecuzione ed il creditore principale è rappresentato nella maggior parte dei casi dall’istituto di credito. Ebbene, in siffatte circostanze, l’accesso alla procedura di liquidazione controllata, rispetto all’esecuzione singola, costituisce davvero un vantaggio per il debitore oppure è foriera di un aumento ingiustificato dei costi?

Riferimenti normativi:

Art. 150 CCII

Art. 270 CCII

Art 41 TUB

Art 14 quinquies comma 2 lett. B) L. 3/12

 

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