È stato pubblicato un articolo dell’Avv. Francesca Crivellari, sul sito ilcaso.it, sulla sentenza del Tribunale di Tivoli, del 24 Marzo 2023. Est. Piovano, in maniera di Processo esecutivo – Contratto di locazione – Opponibilità
E’ opponibile alla procedura esecutiva il contratto di locazione dell’immobile sottoposto ad espropriazione, quando la stipula sia antecedente alla notificazione del pignoramento, ancorché la registrazione sia avvenuta in data successiva a detta notificazione , ma prima della trascrizione del pignoramento medesimo.
Il Tribunale di Tivoli afferma l’opponibilità del contratto di locazione in ragione della circostanza che il pignoramento è un atto a formazione progressiva: la notificazione al debitore segna l’inizio del processo esecutivo e produce, inter alia, l’effetto di rendere indisponibile il bene pignorato, la trascrizione completa l’iter consentendo all’atto di produrre effetti verso i soggetti terzi (sul punto, l’ordinanza riporta Cass. 7998/15). Pertanto, conclude il Giudice, nel caso di specie, il contratto è opponibile perché la trascrizione del pignoramento è successiva alla registrazione del contratto che, a sua volta, ancorché tardiva rispetto alla stipula (quest’ultima dell’aprile 2019, mentre la registrazione è stata eseguita ad agosto 2019) produce i suoi effetti ex tunc al momento della stipula, avvenuta prima della notifica del pignoramento e dunque quando l’immobile era ancora nella disponibilità del debitore, e pertanto in assenza dell’operatività del divieto di cui all’art. 560 c.p.c.